Campionato Nazionale Open Dart 18


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Ordinanza CdP


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino
SETTORE OPERATIVA
(Piazzale Premuda N°19 – 0565/221000-224240 – piombino@guardiacostiera.it - www.guardiacostiera.it/piombino)
ORDINANZA N° 39/10


“REGATE VELICHE”
Località: Marina di Castagneto Carducci Date: 02-03-04 Luglio 2010
(eventuale recupero 10 – 11 – 12 Settembre 2010)
Organizzatore: Circolo Nautico Donoratico
Recapito telefonico: 335.7239549 – (Sig. Serretti Franco)
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di Piombino,

VISTA l’istanza in data 25 Maggio 2010 con la quale la Società Sportiva dilettantistica “Circolo Nautico Donoratico”, per il tramite della Delegazione di Spiaggia di San Vincenzo, ha richiesto l’autorizzazione ad effettuare delle regate veliche per i giorni 02 – 03 – 04 Luglio 2010, dalle ore 09.00 alle ore 18.00 nella zona di mare riportata al “rende noto ”;
VISTO il nulla osta emesso dal Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo della Spezia con Prot. n° SSO/28217 datato 22 Giugno 2010;
VISTA la Determinazione n°3 rilasciata in data 16 Giugno 2010 dal Comune di Castagneto Carducci;
VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
VISTO il Codice della Nautica da diporto (Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171) ed il relativo regolamento di attuazione (decreto del Ministro dell’infrastrutture dei Trasporti 29 luglio 2008, 146);
VISTA la propria “Ordinanza di Sicurezza Balneare” N°27/09 emanata in data 27 Aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli Artt. 104 comma 1 lett. V del D.lvo 31.03.1998 N°112, l’articolo 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
RITENUTO NECESSARIO disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e assicurare la salvaguardia della vita umana in mare;

RENDE NOTO

che dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dei giorni 02 – 03 – 04 Luglio 2010 nella zona di mare, rappresentata a puro titolo illustrativo nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, sarà interessata da Regate Veliche organizzate dal Circolo Nautico di Donoratico.

Le unità partecipanti opereranno all’interno di un campo gara, segnalato con n°4 (quattro) boe galleggianti di colore arancione, le cui coordinate sono di seguito riportate:

Punto Latitudine Longitudine
1 43° 11,7’ N 010° 28,7’ E
2 43° 11,7’ N 010° 32,0’ E
3 43° 09,2’ N 010° 28,7’ E
4 43°09,2’ N 010° 32,0’ E

O R D I N A


Art. 1 - Interdizione del campo di gara
A decorrere dalle ore 09.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni 02 -03 -04 Luglio 2010, nella zona di maresopra riportata, è vietato:
I. ancorare, sostare e transitare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
II. praticare la balneazione,
III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura.
Unità in transito prestino massima attenzione, mantenendosi a distanza non inferiore a 300 metri dai campi di gara.
Art. 2 – Deroghe
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
- le unità facenti capo all’organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza.
Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico o via VHF per le situazioni di emergenza.
Art. 3 – Prescrizioni per l’organizzatore
L’organizzatore è tenuto ad accertare che le condizioni meteomarine siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza della gara in questione. Egli è tenuto a sospenderla qualora, tenuto conto della tipologia dell’attività sportiva oggetto dell’evento, il mutamento delle condizioni meteo renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base di un apprezzamento di “buona perizia marinaresca”.
L’organizzatore è tenuto altresì:
- a comunicare alla Sala Operativa di questo Comando l’ora di inizio e fine della gara (via radio o via telefono);
- a trasmettere, a questo Comando, l’elenco delle unità partecipanti nonchè delle unità navali in appoggio alla manifestazione;
- Il numero delle unità d’appoggio, esclusa la “barca giuria”, dovrà essere non inferiore ad una per ogni sei unità partecipanti;
3
- a riferire i canali radio su cui effettueranno le comunicazioni e i recapiti telefonici del personale presente a bordo delle unità d’appoggio, le quali dovranno issare a bordo in maniera ben visibile il guidone del circolo;
- comunicare ogni eventuale situazione di emergenza che si dovesse verificare durante la manifestazione;
- a rimuovere immediatamente le boe posizionate all’interno del campo di gara al termine della manifestazione.
L’organizzatore dovrà infine ricordare ai concorrenti le loro responsabilità in qualità di comandi di bordo, con particolare riguardo ai requisiti di buono stato dello scafo e di tutti i suoi equipaggiamenti richiesti nonché sul fatto che i componenti dell’equipaggio abbiano la conoscenza e l’attitudine per assumere la manovra. Al comando di bordo dovrà essere ricordato che a lui appartiene la decisione di non partire nel caso che le circostanze siano tali da mettere in pericolo la sua unità ed il suo equipaggio. Inoltre l’organizzazione informerà i comandi di bordo, prima della manifestazione, delle condizioni e delle previsioni metereologiche nella zona.
Le unità partecipanti alle manifestazioni che, per qualsiasi motivo, effettuino navigazione al di fuori del percorso di gara, sono considerate come normali unità da diporto, e pertanto assoggettate alla normativa che disciplina tale tipo di navigazione.
Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni
La presente Ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare e prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente marino, non esime l’organizzatore dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.
Prima dell’inizio dell’attività descritta al “rende noto”, un responsabile del comitato organizzatore dovrà sottoscrivere, per accettazione, formale impegno di piena osservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza e nel contempo accettare di manlevare l’Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipante o di terzi, in dipendenza dell’attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti punti.
I trasgressori delle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato/illecito amministrativo e salve le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti in applicazione autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, dagli artt. 1231 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché dall’art. 53 del Decreto Legislativo N°171/2005 e successive modifiche ed integrazioni qualora si configuri l’illecito amministrativo.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio, con pubblicazione alla pagina “Ordinanze” del istituzionale www.guardiacostiera.it/piombino nonchè tramite i locali organi di informazione.
Piombino, 25 Giugno 2010

p. IL COMANDANTE
T.V.(CP) Alessandro RUSSO t.a
1°M.llo Np Andrea PORZIO 4

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